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Martedì, 07 Ottobre 2025

RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO



RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO


La L.R. 32/82 (e ss.mm.ii.) vieta la raccolta, la detenzione e la commercializzazione delle specie a protezione assoluta e consente invece per tutte le altre specie la raccolta giornaliera di un massimo di cinque esemplari a persona (senza però estirpare le radici). Tale limite può essere superato dai proprietari dei fondi o da raccoglitori specificamente autorizzati dai Presidenti delle Unioni Montane o dai Sindaci (nei comuni non montani). Ad esclusione delle specie incluse nell’elenco previsto dal 1° comma art. 15 L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo, all’avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

 

SENZA TESSERINO E’ POSSIBILE RACCOGLIERE:

 

  • ERBE OFFICINALI: Per ogni specie non indicata a protezione assoluta è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale;
  • PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO: muschi, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro.

La raccolta dei prodotti del sottobosco sopra elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti: Muschi: Kg 0,300, Fragole: Kg 0,500, Lamponi: Kg 1,00, Mirtilli: Kg 1,00, Bacche di ginepro: Kg 0,200.

 

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA:

 

  • RESIDENTI: (art. 32 della L.R. 32/82) - Elenco specie e quantità approvato dalla Giunta dell’Unione Montana
  • NON RESIDENTI: (art. 17 della L.R. 32/82) - Elenco specie e quantità allegato al R.D. n.772 del 26/05/1932

 

Si ricorda che per i NON RESIDENTI i quantitativi disponibili alla raccolta indicati nell’apposita tabella sono inferiori rispetto a quelli ammessi per i RESIDENTI.

 

Alle domande, su modelli predisposti dall’Ente, oltre alle generalità del richiedente occorre allegare:

 

  • Ricevuta di versamento effettuato mediante PAGOPA pari a €. 15,00 con la seguente causale “Autorizzazione raccolta piante officinali spontanee – L.R. 32/82 art. _____ (17 o 32)”;
  • marca da bollo da € 16.00 da apporre sulla domanda;
  • marca da bollo da € 16.00 da apporre sul tesserino rilasciato (si ricorda che il tesserino corrisponde alla ricevuta di versamento; pertanto, dovrà essere portata con sé durante l’attività di raccolta).

 

L’autorizzazione (salvo diverse indicazioni riportate sulla medesima) sarà valida sull’intero territorio dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, per il periodo di raccolta indicato nelle tabelle specifiche.

 

E’ vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato radicale della flora spontanea.

La raccolta dei frutti e parti aeree delle piante deve essere eseguita in modo idoneo al fine di non determinare lesioni o danneggiamenti alle medesime. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

Avvertenze - La raccolta di quantità superiori ai limiti fissati e di piante non riportate nell’autorizzazione comporta il ritiro della stessa. Nel caso si verifichino, per sopraggiunte difficoltà climatiche o per altre cause, rarefazioni delle specie oggetto di raccolta su tutto o parte del territorio dell’Unione Montana, possono essere sospese o modificate, tutte le autorizzazioni precedentemente concesse.

 

E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici. Se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

 

Per maggiori chiarimenti o informazioni consultare il sito https://www.unionebielleseorientale.it/ oppure rivolgersi all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – Tel. 015 737773 – interno 1.


Documenti allegati:
DOMANDA ART. 17_NON RESIDENTI
DOMANDA ART. 32_RESIDENTI
ELENCO PIANTE PER RESIDENTI
ELENCO PIANTE PER NON RESIDENTI
REGOLAMENTO
INFORMATIVA

Pubblicato il 07/10/2025